Il contratto specifico di primo livello è entrato in vigore dall’1/01/2012 in tutti gli stabilimenti FIAT. Esso cancella il CCNL e tutti i contratti aziendali esistenti. Ad esso si accompagnano: il contratto specifico dell’auto ed il recesso (disdetta) del CCNL 2008 dei metalmeccanici, che passerà alla storia come l’ultimo votato dai lavoratori.
Sono tre passaggi che i padroni hanno fatto nel giro di 10 giorni (da 13 al 23 dicembre 2011), e che modificano radicalmente le relazioni sindacali nonché le relazioni sociali in Italia. In sostanza si chiude un ciclo di protagonismo dei lavoratori e del sindacato conflittuale/rivendicativo.
E’ utile porre inoltre attenzione agli interventi legislativi , il collegato lavoro, l’art.8 di Sacconi, quest’ultimo intervento non ancora concluso, per cui manca ad esempio la riscrittura dello Statuto dei Lavoratori o l’ulteriore modifica di sue parti. Tutto questo svolge una funzione fondamentale di disarticolazione del diritto del lavoro, completando l’opera ed eliminando di fatto diritti e tutele.
1. Il contratto specifico di lavoro di 1° livello
L’accordo è firmato tra FIAT S.p.A (auto), FIAT Industrial e FIM-CISL, UILM (UIL), FISMIC, UGL-metalmeccanici, Associazione Quadri e Capi FIAT.
Si divide in 3 parti detti titoli, a loro volta divisi per articoli. Il primo comprende il sistema di relazioni sindacali; il secondo, l’organizzazione del lavoro; il terzo, la disciplina e le regole per un totale di 122 pagine.
Sono questi 2 titoli territori dove la struttura di comando aziendale si evidenzia e dove nulla è più negoziabile/contrattabile: ad esempio l’azienda può comandare 160 ore di straordinario all’anno quando gli servono con un preavviso di 48 ore.
Sistema di relazioni sindacali
In apertura campeggia: “L’adesione al presente contratto di terze parti è condizionata al consenso di tutte le parti firmatarie”. Siamo quindi in presenza di organizzazioni “sindacali” che ne escludono altre per via contrattuale.
Poi il compito da svolgere: “Le parti (…) individuano il metodo partecipativo quale strumento efficace per trovare soluzioni coerenti con gli obiettivi condivisi (…). Di conseguenza, assumono la prevenzione del conflitto come reciproco impegno su cui si fonda il sistema partecipativo”.
Il tutto viene retto attraverso 8 commissioni bilaterali e un gruppo di studio.
Siamo quindi in presenza di elementi condivisi che derivano dalla competitività dell’azienda e dell’eliminazione del conflitto come passo fondante per realizzare la competitività.
La commissione “paritetica di conciliazione a livello nazionale” è – nel sistema di commissioni – quella che svolge il ruolo fondamentale di ultima istanza.
La sua composizione: un componente per ogni organizzazione firmataria del contratto designato dalle segreterie nazionali, pari numero per la FIAT; ma il segretario della commissione è espresso dalla FIAT.
Funzionamento: questa commissione paritetica ha il compito di: “(…) esaminare le eventuali specifiche situazioni che concretizzano il mancato rispetto delle OO.SS degli impegni assunti (…)”.
“(A)l termine della procedura in assenza di una valutazione congiunta, decide l’azienda in base alle clausole di responsabilità contenute nell’accordo (…)”.
Diritti sindacali: “(L)e rappresentanze sindacali aziendali (RSA) possono essere costituite, ai sensi dell’art.10 della legge 300 (SdL), dalle organizzazioni firmatarie del presente contratto collettivo (…). Le suddette OO.SS potranno nominarli”. Segue schema in relazione degli addetti per unità produttiva.
Dunque siamo alla fine delle RSU elette dai lavoratori, e verranno concessi permessi sindacali solo alle organizzazioni firmatarie.
Le 10 ore di assemblea annuali non sono più dei lavoratori, ma sono delle organizzazioni firmatarie e così suddivise: 4 ore una per ciascuna organizzazione firmataria su richiesta disgiunta; le restanti 6 ore su richiesta congiunta di tutti i firmatari; seguono le norme per non intralciare la produzione più di tanto, ad esempio con assemblee poste alla fine o all’inizio del turno.
“L’azienda provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali, a favore delle organizzazioni sindacali firmatarie (…) mediante delega sottoscritta dal lavoratore (…)”.
Sistema di regole contrattuali
Contrattazione aziendale di secondo livello: “Le materie e gli istituti del presente contratto collettivo di 1° livello non possono formare oggetto di ulteriore contrattazione aziendale di 2° livello (…)”; quindi non si svolge più contrattazione aziendale, fatto salvo il rinnovo della parte economica su cui lavorerà una commissione.
Inscindibilità delle disposizioni contrattuali: “(L)e disposizioni del presente contratto collettivo integrano la regolamentazione dei contratti individuali di lavoro al cui interno sono da considerarsi correlate e inscindibili, sicché la violazione da parte del singolo lavoratore di una di esse costituisce infrazione disciplinare (…)”.
Clausola di responsabilità
Si tratta in realtà di una clausola di esigibilità così formulata: il contratto costituisce un sistema integrato, sicché tutte le clausole sono correlate e inscindibili fra loro, con la conseguenza che il mancato rispetto degli impegni ivi assunti dalle OO.SS firmatarie e/o dalle RSA, ovvero comportamenti che rendono inesigibili i conseguenti diritti e l’esercizio dei poteri riconosciuti all’azienda dal presente contratto, libera l’azienda dagli obblighi derivanti dal contratto stesso. In pratica toglie l’agibilità alla organizzazione trasgressiva.
Lo stesso contenuto indica il ruolo di guardiani del comportamento dei lavoratori, assegnato alle organizzazioni firmatarie, che infatti viene ripreso pari pari nell’ultima parte dell’articolo, dove si censurano i comportamenti individuali e/o collettivi dei lavoratori idonei a violare in tutto o in parte le clausole del presente contratto collettivo… ecc. con la medesima conclusione.
Il tutto viene completato dalla procedura di raffreddamento “al fine di prevenire, esaminare, risolvere eventuali motivi di potenziale conflitto collettivo…” che dura 10 giorni di passaggi nelle varie commissioni. Se alla fine non si risolve, si va alla commissione di conciliazione nazionale; se proprio si arrivasse ad azioni dirette da parte sindacale, “devono essere precedute da comunicazione alla direzione aziendale, allo scopo di non pregiudicare l’articolazione del processo produttivo e organizzativo aziendale”.
Infine le procedure di arbitrato e conciliazione per le controversie individuali o plurime
Viene assunta nel contratto la legge 4 novembre 2010 “Collegato lavoro”.
2. L’organizzazione del lavoro
Si compone di diversi articoli che entrano nello specifico. Non è modificabile e viene introdotto unilateralmente dall’azienda. Non è trattabile. E’ una sorta di decalogo del dominio sulla prestazione lavorativa.
Vi è prevista l’introduzione della metrica WCM con livelli di saturazione mai attuati prima, che comportano una intensificazione dello sfruttamento; la costruzione del posto di lavoro col sistema ERGO-WAS, che eleva i livelli di saturazione della mansione assegnata, riducendone i tempi di esecuzione, permettendo così l’applicazione e l’eventuale implementazione/incremento del WCM.
E’ prevista la deroga alla legge 66 sull’orario di lavoro e sui riposi, cosa che permette l’introduzione dei 18 turni, la riduzione delle pause oltre al loro utilizzo per recuperi produttivi, l’uso delle 160 ore annue di straordinario e dei recuperi che sono di fatto obbligatori: “(…) i lavoratori non potranno opporsi alle richieste aziendali salvo gravi e provati motivi”.
Il salario viene ricondotto tutto in paga base, la qual cosa non comporta aumenti salariali di sorta; ma se fai i 18 turni e gli straordinari, con le maggiorazioni calcolate sulla paga base e tassate al 10%, allora gli aumenti ci sono.
Viene inoltre capovolto l’inquadramento categoriale, la 5a categoria è la più bassa, e vengono introdotte tre nuove categorie 5a, 4a, 3a super, definite di fascia.
Se ne conclude che: se lavori di più, più veloce e ti sottoponi alla mia disciplina ti pago di più, l’eventuale aumento salariale è legato al maggior sfruttamento al quale ti sottoponi.
Il contratto FIAT non solo espelle la FIOM dagli stabilimenti ma non permette con un insieme di divieti ai lavoratori di potersi organizzare dentro i luoghi di lavoro, di fatto espelle il sindacato e sanziona l’azione collettiva, financo quella individuale, che può divenire contagiosa.
3. Settore Auto
Il 22 dicembre 2011 viene firmato tra Federmeccanica e FIM-CISL, UILM (UIL), FISMIC, UGL Metalmeccanici un protocollo d’intesa sulla disciplina specifica per il comparto auto, un’intesa separata non firmata da FIOM.
Tale protocollo integra e modifica quanto previsto agli art. 4, 5, 7 del CCNL del 15 ottobre 2009, un contratto separato non firmato da FIOM, e soprattutto mai discusso e mai votato dai lavoratori.
Il campo di applicazione comprende le aziende per la costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di automobili, autobus, autocarri, rimorchi, carrozzerie e loro parti staccate.
Sarà cura delle aziende aderirvi, darne comunicazione alle OO.SS territoriali e ai lavoratori mediante l’affissione in bacheca.
Il protocollo in questione di fatto recepisce il contratto FIAT sul punto fondamentale dell’orario inserendolo punto per punto; di fatto si tratta di una deroga alla legge 66, in allegato contiene una tabella con “percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, festivo e notturno”.
Si conclude con due punti:
1) Con questo protocollo le parti hanno inteso derogare da quanto previsto dal D.lgs 8 aprile 2003 n. 66 e successive modifiche e integrazioni in materia di riposi giornalieri e settimanali.
2) Con questo protocollo le parti hanno inteso disciplinare, in relazione all’attuale contesto competitivo dell’automotive, una modalità organizzativa utile a incrementare la produttività e l’efficienza.
Nei fatti si applicano all’indotto FIAT gli orari del committente visto che la fornitura non può arrestarsi e in FIAT si applica il just in time.
Infine il 23 dicembre 2011 a tutte le FIOM locali viene comunicato il recesso (disdetta) del CCNL 20 gennaio 2008 già comunicata al segretario generale il 13/12/11, dove si specifica che la FIOM, “non essendo firmataria del CCNL 15/10/2009 (…) non avrà titolo ai diritti derivanti dal CCNL”, a partire dal 01/01/2012.
La FIOM perde il requisito di organizzazione stipulante il CCNL:
•in sede nazionale e territoriale, perde il diritto di partecipare alle commissioni quali, ad esempio: pari opportunità, migranti, formazione professionale e apprendistato, osservatori paritetici nazionali e
territoriali.
•in sede aziendale di elezioni delle RSU, perde il diritto di competere per la quota dell’un terzo; poco male in molti territori aveva già rinunciato per affermare un concetto democratico: viene eletto chi prende più voti. Questo ha prodotto, là dove la FIOM non è maggioranza, una perdita di delegati.
Inoltre va sottolineato che la RSU è un organismo unico ed elettivo, per questo la FIAT ad esempio sceglie le RSA nominate, ovviamente solo tra le OOSS firmatarie dell’accordo.
Tutto quello che avviene in sede aziendale rimane così solo se si è in presenza di un contratto stipulato di 2° livello.
La riscossione dei contributi sindacali a mezzo delega sottoscritta dal lavoratore prosegue o si interrompe; si legge nella nota che FEDERMECCANICA ha inviato a tutti i suoi associati, con riserva scritta sia nella riscossione che nel recesso, che va comunicata al lavoratore, in attesa di un chiarimento della giurisprudenza.
Il dato rilevante rimane, ed è materia di ricorso in sede giudiziale, la perdita della ultra-attività del contratto anche dopo la sua scadenza o la sua disdetta, e quindi delle norme in esso contenute.
4. Alcune valutazioni
a) La democrazia: il contratto FIAT è stato validato dal voto delle RSU con il 50%+1 dei componenti: aventi diritto 930, votanti 637, sì 513.
In 513 hanno deciso per 82.000 lavoratori.
Risulta evidente che i lavoratori non potranno più pronunciarsi nel merito delle scelte operate dai sindacati complici riguardanti come in questo caso la prestazione di lavoro, i rapporti di lavoro, i diritti e le tutele.
L’eliminazione della FIOM si opera in modo che sia l’organizzazione sindacale a scomparire, in quanto il ruolo delle organizzazioni complici risulta quello di garanti del comando d’impresa.
Solo i fascisti hanno espulso la FIOM dalle fabbriche… E’ bene ricordarlo.
FIOM in FIAT ha 11.516 iscritti, quindi di gran lunga l’organizzazione con il maggior numero dì iscritti; inoltre è quella che nelle elezioni delle RSU ottiene il maggior numero di voti e delegati.
Qui non si tratta di limitare l’agibilità sindacale, come già avvenuto, tramite uno sbarramento elettorale, che nel privato è del 5% per poter presentare la lista, o tramite accordi interconfederali, o tramite leggi; viene invece tolta l’agibilità al sindacato maggiormente rappresentativo attraverso un contratto separato e si cerca di ridurre l’agibilità in tutte le aziende del settore metalmeccanico, disdettando l’accordo del 2008 ed assumendo a riferimento l’accordo separato del 2009.
b) Le iniziative: dal 2 gennaio è partita una campagna di assemblee e scioperi rispetto all’estensione dell’accordo FIAT, un accordo che riguarda tutti i lavoratori, contro la manovra economica, per la democrazia nei luoghi di lavoro a partire dal fatto che i lavoratori possano scegliere a quale sindacato aderire.
Prosecuzione della campagna legale anche con nuovi ricorsi alla magistratura.
c) La manifestazione nazionale che si terrà sabato 11 febbraio 2012 a Roma di tutti i metalmeccanici aperta a tutte le realtà di movimento con l’obiettivo di mettere al centro il lavoro, il contratto nazionale, contro il lavoro precario, per la democrazia, per un diverso sistema economico.
d) Un milione e mezzo di euro è l’ammanco che si avrà nelle casse della FIOM per il mancato versamento delle deleghe da parte di FIAT, cosa non sopportabile per il bilancio FIOM. Da qui la campagna di raccolta fondi denominata IO VOGLIO LA FIOM IN FIAT per poter continuare a svolgere un’attività sindacale con i lavoratori FIAT.
Il continuo peggioramento delle condizioni di vita delle classi subalterne và di pari passo con lo smantellamento dello stato sociale e dei diritti. L’intervento legislativo in essere sul mercato del lavoro che contiene la libertà di licenziare, definita flessibilità in uscita, in cambio di una “minore” flessibilità in entrata e conseguente modifica degli ammortizzatori sociali, entra nel vivo della discussione a fine gennaio/inizio febbraio: il tentativo sarà quello di ampia condivisione compresa quella della CGIL.
Il fatto di essere tanti in piazza l’11 febbraio e costruire iniziative sarà fondamentale.
Nella storia del sindacalismo conflittuale/rivendicativo vi sono passaggi duri, drammatici, ma oggi – a differenza del passato – è evidente che entrare lì dentro accettando il contratto FIAT e tutto il resto, con l’accordo separato e la fine del contratto nazionale sono passi che vengono esclusi dall’attuale gruppo dirigente FIOM, perché sancirebbe la fine del sindacato come espressione dell’autonomia della classe di fronte al capitale: nei fatti una resa incondizionata.
Una rimozione del gruppo dirigente FIOM – per sanare definitivamente l’anomalia FIOM – da parte della Confederazione risulta complicata e difficilmente gestibile, anche per il rapporto stretto che FIOM ha con i lavoratori: la destra interna non raggiunge il 25% e anche se controlla alcune province non è in grado di svolgere un ruolo alternativo.
Lo scontro si fa sempre più duro, ma per un quadro più completo occorrerà attendere gli esiti del Comitato Centrale della FIOM del 10 gennaio e su come si schiererà la minoranza interna ed infine le decisioni del CDN della CGIL l’11 e 12 gennaio. Anche perché manifestare davanti a Montecitorio non ha prodotto granché.
Commissione Sindacale
Federazione dei Comunisti Anarchici
9 gennaio 2012